CertiCredit
Vai alla piattaforma
Versione 1.0Definitivo

Termini e Condizioni Generali di Servizio

Piattaforma di Intermediazione per la Cessione di Crediti d'Imposta — Versione 1.0, Aprile 2026

Premesse

A.Europe Credit and Management Solution S.R.L. (di seguito "ECMS"), operante con il marchio "CertiCredit" (di seguito "CertiCredit" o "Piattaforma"), con sede legale in Corso Trieste 195, 81100 Caserta (CE), C.F./P.IVA 04923010617, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta, in persona del legale rappresentante Dott. Pietro Petruzzelli, è titolare dell'autorizzazione ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) rilasciata dalla Questura di Caserta, per l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari nel settore dell'intermediazione per la cessione di crediti d'imposta.

B.CertiCredit gestisce una piattaforma digitale accessibile all'indirizzo www.certicredit.it che consente l'incontro tra soggetti titolari di crediti d'imposta cedibili e soggetti interessati all'acquisto di tali crediti, attraverso un unico profilo "Cliente" che può operare come cedente o cessionario nell'ambito delle singole operazioni, avvalendosi della collaborazione di professionisti abilitati (Consulenti) e di notai convenzionati.

C. CertiCredit opera esclusivamente quale intermediario e facilitatore delle operazioni di cessione, non esercita attività di concessione di credito, non acquista crediti in proprio e non detiene fondi delle parti, i quali transitano esclusivamente attraverso i conti deposito gestiti dai notai convenzionati.

D.L'utilizzo della Piattaforma è subordinato alla piena accettazione dei presenti Termini e Condizioni Generali di Servizio (di seguito "T&C" o "Condizioni Generali").

Sezione I — Definizioni

Art. 1 — Definizioni

Ai fini dei presenti T&C, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

Adeguata Verifica della Clientela (AVC):
L'insieme delle procedure di identificazione e verifica dell'identità dell'Utente e del titolare effettivo, nonché di valutazione del profilo di rischio, adottate da CertiCredit in conformità al D.Lgs. 231/2007.
Agenzia delle Entrate (AdE):
L'Agenzia delle Entrate della Repubblica Italiana, ivi inclusa la Piattaforma Cessione Crediti dell'AdE per la comunicazione telematica delle cessioni di crediti d'imposta.
Asta:
Il meccanismo di price discovery adottato dalla Piattaforma, mediante il quale i Cessionari verificati possono presentare offerte di acquisto su una Pratica pubblicata nel Marketplace, secondo le modalità di cui alla Sezione VI.
Cassetto Fiscale:
L'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate in cui sono consultabili i crediti d'imposta disponibili del Cedente.
Cliente:
Il soggetto, persona fisica o giuridica, registrato sulla Piattaforma dal proprio Consulente, che può operare come Cedente o Cessionario nell'ambito delle singole operazioni di cessione.
Cedente:
Il Cliente che, nell'ambito di una specifica operazione, agisce in qualità di titolare del Credito d'Imposta cedibile ai sensi della normativa vigente.
Cessionario:
Il Cliente che, nell'ambito di una specifica operazione, agisce in qualità di acquirente del Credito d'Imposta. Il Cessionario deve disporre di sufficiente capienza fiscale.
Commissioni:
I corrispettivi dovuti a CertiCredit dalle parti per i servizi di intermediazione, come specificati nella Sezione VII.
Consulente:
Il professionista iscritto a un ordine professionale riconosciuto (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai) che assiste i Clienti nella predisposizione e gestione delle Pratiche, apponendo la propria firma con dichiarazione di responsabilità professionale. Unico soggetto abilitato all'auto-registrazione sulla Piattaforma. Registra e gestisce i propri Clienti.
Conto Deposito:
Il conto corrente dedicato, intestato al Notaio Convenzionato, sul quale il Cessionario deposita il corrispettivo della cessione, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e ss., L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Credito d'Imposta:
Qualsiasi credito vantato nei confronti dell'Erario, cedibile ai sensi della normativa vigente: Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazione, R&S, Energia e Gas, beni strumentali 4.0, Formazione 4.0, crediti per il Mezzogiorno.
Due Diligence:
L'attività di verifica tecnica eseguita da CertiCredit sul credito d'imposta oggetto di cessione, come descritta all'art. 15.
Firma Elettronica Qualificata (FEQ):
La firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), avente valore legale equivalente alla firma autografa.
Forza Maggiore:
Qualsiasi evento imprevedibile, inevitabile e al di fuori del ragionevole controllo della parte che lo invoca, come definito all'art. 28 dei presenti T&C.
Gate:
Ciascuna delle cinque condizioni di approvazione che una Pratica deve superare prima della pubblicazione nel Marketplace.
KYC (Know Your Customer):
Il processo di verifica dell'identità e dei requisiti dell'Utente, in conformità alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
Marketplace:
La sezione della Piattaforma in cui sono pubblicate le Pratiche approvate, visibili ai Cessionari verificati per la presentazione di offerte.
Notaio Convenzionato:
Il notaio facente parte della rete di professionisti convenzionati con CertiCredit, incaricato della stipula degli atti di cessione e della gestione del Conto Deposito.
Pratica:
Il dossier digitale relativo a una specifica operazione di cessione di un credito d'imposta, comprensivo di tutti i dati, i documenti e le informazioni necessarie.
Responsabile Antiriciclaggio:
Il soggetto designato da CertiCredit ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e della gestione della compliance antiriciclaggio.
Supervisore:
L'operatore interno di CertiCredit incaricato dell'esecuzione della Due Diligence, della verifica del Cassetto Fiscale, dell'approvazione delle Pratiche e dei documenti KYC.
Utente:
Qualsiasi soggetto registrato sulla Piattaforma, indipendentemente dal profilo (Cliente, Consulente).

Sezione II — Registrazione e Account

Art. 2 — Requisiti di registrazione

2.1. La registrazione autonoma sulla Piattaforma è riservata ai Consulenti professionisti iscritti a ordini professionali riconosciuti.

2.2. I Clienti vengono registrati sulla Piattaforma dal proprio Consulente attraverso la sezione "I miei Clienti" dell'area riservata. Il Cliente riceve comunicazione via email con credenziali provvisorie per l'accesso.

2.3. L'accesso e l'utilizzo della Piattaforma comportano l'accettazione integrale e incondizionata dei presenti T&C, della Privacy Policy e della Cookie Policy.

2.4. L'Utente garantisce la veridicità, completezza e aggiornamento di tutti i dati e documenti forniti. La comunicazione di informazioni false costituisce grave inadempimento e comporta la sospensione o chiusura immediata dell'account.

Art. 3 — Procedura di registrazione

3.1. Registrazione Consulente: Il Consulente si registra in 2 (due) fasi: (a) inserimento dei dati anagrafici essenziali e dell'indirizzo email; (b) completamento del profilo con i dati professionali e caricamento della documentazione KYC.

3.2. Registrazione Cliente: Il Consulente registra i propri Clienti attraverso la sezione dedicata, inserendo i dati identificativi. Il Cliente riceve email con credenziali provvisorie e completa il caricamento dei documenti KYC.

3.3. Al completamento della registrazione, l'account viene creato in stato "In attesa" (Pending). L'Utente può accedere con funzionalità limitate fino al completamento della verifica.

Art. 4 — Verifica KYC

4.1. L'attivazione completa dell'account è subordinata alla verifica positiva della documentazione KYC da parte del team CertiCredit.

4.2. I documenti richiesti variano in base al profilo:

  • Cliente persona fisica: documento di identità in corso di validità;
  • Cliente persona giuridica: documento di identità del legale rappresentante, visura camerale aggiornata, bilancio degli ultimi due esercizi, PEC, licenza finanziaria o autorizzazione ex art. 106 TUB (ove applicabile);
  • Consulente: documento di identità, certificato di iscrizione all'albo, visura camerale (se opera tramite società).

4.3. CertiCredit si riserva il diritto di richiedere documentazione integrativa.

4.4. I tempi di verifica sono di norma entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa.

4.5. CertiCredit si riserva il diritto di rifiutare la registrazione senza obbligo di motivazione qualora sussistano fondati motivi legati alla normativa antiriciclaggio, all'ordine pubblico o alla sicurezza della Piattaforma.

Art. 5 — Gestione dell'account

5.1. L'Utente è responsabile della custodia delle proprie credenziali di accesso e di tutte le attività compiute tramite il proprio account.

5.2. In caso di sospetta compromissione, l'Utente è tenuto a comunicarlo immediatamente a CertiCredit e a modificare la propria password.

5.3. CertiCredit può sospendere temporaneamente un account in caso di: (a) sospetta violazione dei presenti T&C; (b) sospetta attività fraudolenta; (c) richiesta di documentazione integrativa non soddisfatta; (d) provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

5.4. L'Utente può richiedere la chiusura del proprio account in qualsiasi momento, fatto salvo il completamento delle operazioni in corso e gli obblighi di conservazione documentale.

Sezione III — Ruoli e Responsabilità

Art. 6 — Ruolo di CertiCredit

6.1. CertiCredit opera esclusivamente quale agenzia d'affari ai sensi dell'art. 115 TULPS, svolgendo attività di intermediazione nella cessione di crediti d'imposta. In particolare, CertiCredit: (a) fornisce la Piattaforma tecnologica per l'incontro tra Cedenti e Cessionari; (b) esegue la Due Diligence tecnica; (c) coordina l'iter notarile e la comunicazione all'AdE; (d) gestisce il flusso documentale e la compliance.

6.2. CertiCredit NON: (a) esercita attività di concessione di credito ai sensi del TUB; (b) acquista crediti d'imposta in proprio; (c) presta consulenza fiscale, finanziaria o legale; (d) detiene fondi delle parti; (e) garantisce il buon esito delle operazioni.

Art. 7 — Obblighi e responsabilità del Cliente cedente

7.1. Il Cliente che agisce come Cedente garantisce e dichiara: (a) di essere il legittimo titolare del credito; (b) che il credito è esistente, certo, liquido ed esigibile; (c) che il credito non è stato precedentemente ceduto; (d) che il credito non è oggetto di sequestri, pignoramenti o contestazioni AdE; (e) che l'operazione originaria è stata effettivamente realizzata in conformità alla normativa; (f) che tutti i dati e documenti forniti sono veritieri e completi.

7.2. Il Cedente si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa incidere sull'esistenza, sulla legittimità o sulla cedibilità del credito.

7.3. Il Cedente manleva e tiene indenne CertiCredit da qualsiasi danno derivante dalla violazione delle garanzie di cui al presente articolo.

Art. 8 — Obblighi e responsabilità del Cliente cessionario

8.1. Il Cliente che agisce come Cessionario dichiara: (a) di possedere adeguata capienza fiscale; (b) di essere consapevole dei rischi connessi all'acquisto; (c) di aver effettuato autonomamente le proprie valutazioni circa l'opportunità dell'investimento.

8.2. La stima indicativa della capienza fiscale fornita da CertiCredit ha natura meramente informativa e non costituisce garanzia o consulenza.

Art. 9 — Responsabilità del Consulente

9.1. Il Consulente, apponendo la propria firma con dichiarazione di responsabilità professionale su una Pratica, attesta: (a) di aver verificato la documentazione a supporto; (b) che l'operazione originaria risulta conforme alla normativa; (c) che i dati inseriti corrispondono alla documentazione esaminata; (d) che le asseverazioni e i visti di conformità sono stati rilasciati da professionisti abilitati.

9.2. La responsabilità del Consulente è limitata all'ambito della propria competenza professionale e non si estende alle verifiche di esclusiva competenza di CertiCredit.

Art. 10 — Responsabilità di CertiCredit — Due Diligence

10.1. CertiCredit si impegna a eseguire la Due Diligence con la diligenza professionale richiesta, verificando: (a) l'esistenza del credito nel Cassetto Fiscale (previa delega); (b) l'assenza di sequestri o sospensioni; (c) la coerenza tra dati dichiarati e documentazione fornita.

10.2. La Due Diligence è una verifica tecnica basata sulle informazioni disponibili al momento. CertiCredit non garantisce: (a) l'inesistenza di vizi occulti non rilevabili; (b) l'assenza di provvedimenti AdE successivi; (c) la legittimità dell'operazione originaria; (d) la solvibilità del Cessionario.

10.3. In caso di provvedimenti AdE successivi alla cessione, CertiCredit declina ogni responsabilità, salvo comprovata negligenza nell'esecuzione della Due Diligence.

Sezione IV — Creazione Pratiche e Gate di Approvazione

Art. 11 — Creazione della Pratica

11.1. La Pratica può essere creata dal Cedente (mediante wizard guidato) o dal Consulente (in modalità esperta) e deve contenere: tipologia del credito d'imposta; importo nominale, anno di maturazione, rate residue e scadenza di utilizzo; codice tributo e riferimento normativo; descrizione dell'intervento originario; documentazione a supporto (delega Cassetto Fiscale, asseverazioni, visti, dichiarazioni dei redditi).

11.2. La delega per l'accesso al Cassetto Fiscale è obbligatoria e condizione necessaria per l'avvio della Due Diligence.

Art. 12 — Documentazione della Pratica

12.1. I documenti caricati devono essere in formato PDF, JPG o PNG, con dimensione massima di 10 MB per file.

12.2. CertiCredit si avvale di sistemi di analisi automatica basati su intelligenza artificiale per l'estrazione dei dati dai documenti caricati e la verifica di coerenza delle informazioni. L'analisi automatica ha natura ausiliaria e non sostituisce in alcun caso la verifica umana: ogni esito dell'analisi automatizzata è sottoposto a revisione da parte del team CertiCredit prima di produrre effetti sulla Pratica. Nessuna decisione relativa all'approvazione o al rifiuto di documenti, Pratiche o account è assunta in modo integralmente automatizzato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). L'Utente ha diritto di richiedere l'intervento umano e di contestare l'esito dell'analisi.

12.3. I documenti approvati sono conservati in modo sicuro e immutabile. Qualsiasi sostituzione richiede una nuova verifica.

Art. 13 — Firma del Consulente

13.1. Prima della pubblicazione nel Marketplace, il Consulente deve firmare la Pratica apponendo la dichiarazione di responsabilità professionale ai sensi dell'art. 9.

13.2. La firma del Consulente è apposta tramite Firma Elettronica Qualificata (FEQ) mediante il sistema integrato nella Piattaforma.

13.3. Senza la firma del Consulente la Pratica non può procedere nel percorso di approvazione (Gate 2).

Art. 14 — Gate di Approvazione

14.1. Prima della pubblicazione nel Marketplace, ogni Pratica deve superare i seguenti 5 (cinque) Gate di approvazione in sequenza:

Gate 1 — Consulente Verificato: Il Consulente associato alla Pratica deve risultare verificato da CertiCredit.
Gate 2 — Firma del Consulente: La dichiarazione di responsabilità professionale deve essere stata apposta tramite FEQ.
Gate 3 — Accettazione del Cedente: Il Cedente deve aver letto e accettato formalmente la Pratica.
Gate 4 — Due Diligence CertiCredit: La verifica tecnica eseguita da CertiCredit deve avere esito positivo.
Gate 5 — Approvazione Supervisore: Il Supervisore CertiCredit deve approvare la Pratica per la pubblicazione.

14.2. Il mancato superamento di uno qualsiasi dei Gate blocca la pubblicazione. In caso di esito negativo viene comunicata la motivazione e le eventuali azioni correttive.

Art. 15 — Due Diligence (Gate 4)

15.1. La Due Diligence comprende: (a) accesso al Cassetto Fiscale del Cedente (con delega) per la verifica dell'esistenza e dell'importo del credito; (b) verifica dell'assenza di sequestri, sospensioni o provvedimenti restrittivi; (c) analisi di coerenza; (d) valutazione complessiva del rischio e assegnazione del Rating CertiCredit.

15.2. Il Rating CertiCredit (scala A-D) è una valutazione interna visibile ai Cessionari nel Marketplace. Non costituisce raccomandazione di investimento né garanzia di qualsivoglia natura.

Sezione V — Marketplace

Art. 16 — Pubblicazione nel Marketplace

16.1. Le Pratiche che superano tutti i 5 Gate vengono pubblicate nel Marketplace e rese visibili ai Cessionari verificati.

16.2. Le informazioni visibili nel Marketplace includono: tipologia del credito, importo nominale, rate residue, scadenza di utilizzo, codice tributo, Rating CertiCredit. I dati identificativi del Cedente sono oscurati e vengono comunicati al Cessionario solo in caso di accordo raggiunto.

16.3. La pubblicazione di una Pratica non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., bensì invito a proporre.

Sezione VI — Asta, Offerte e Negoziazione

Art. 17 — Meccanismo d'Asta

17.1. Ogni Pratica pubblicata è soggetta ad un'Asta con le seguenti caratteristiche: (a) Durata: configurabile dal Cedente, con durata predefinita di 7 (sette) giorni solari; (b) Modalità: busta chiusa — le offerte dei singoli Cessionari non sono visibili agli altri partecipanti; (c) Prezzo minimo: facoltativo, impostabile dal Cedente; (d) Chiusura: automatica alla scadenza oppure anticipata in caso di accettazione di un'offerta.

17.2. Non è previsto un numero minimo di offerte per la validità dell'Asta.

Art. 18 — Presentazione delle Offerte

18.1. Il Cessionario verificato può presentare un'offerta su qualsiasi Pratica pubblicata nel Marketplace compilando il form con: importo offerto, condizioni di pagamento e tempistiche proposte.

18.2. L'offerta, una volta inviata, è vincolante per il Cessionario per l'intera durata dell'Asta, salvo ritiro prima della chiusura.

18.3. L'offerta è soggetta alla condizione sospensiva dell'accettazione da parte del Cedente.

Art. 19 — Negoziazione

19.1. Al ricevimento delle offerte, il Cedente — assistito dal proprio Consulente — può: (a) accettare un'offerta; (b) rifiutare un'offerta; (c) formulare una controfferta.

19.2. Il ciclo di controfferte può ripetersi fino al raggiungimento di un accordo o al ritiro di una delle parti.

19.3. La Piattaforma mette a disposizione un sistema di messaggistica per la comunicazione tra le parti durante la negoziazione.

19.4. L'accordo raggiunto tramite la Piattaforma ha natura di accordo preliminare, subordinato alla stipula dell'atto di cessione presso il Notaio Convenzionato.

Art. 20 — Effetti dell'accordo

20.1. Al raggiungimento dell'accordo: (a) i dati identificativi completi del Cedente vengono comunicati al Cessionario; (b) le Commissioni CertiCredit vengono calcolate e comunicate a entrambe le parti; (c) viene avviata la fase contrattuale con il Notaio Convenzionato.

Sezione VII — Commissioni e Pagamenti

Art. 21 — Struttura commissionale

21.1. Per i servizi di intermediazione prestati, CertiCredit applica le seguenti Commissioni:

  • a) Fee di listing — a carico del Consulente: Euro 75,00 + IVA per ciascuna Pratica pubblicata nel Marketplace, dovuta al momento della pubblicazione indipendentemente dall'esito dell'Asta.
  • b) Commissione al closing — Cedente e Cessionario: una percentuale sull'importo dell'operazione, determinata in base ai seguenti scaglioni: (i) fino a Euro 50.000: 5,0%; (ii) da Euro 50.001 a Euro 200.000: 3,5%; (iii) da Euro 200.001 a Euro 500.000: 3,0%; (iv) oltre Euro 500.000: 2,5%. Ciascuna parte paga la commissione calcolata sullo scaglione applicabile.
  • c) Commissione minima: indipendentemente dallo scaglione, la commissione non può essere inferiore a Euro 200,00 + IVA per ciascuna parte.

21.2. Le Commissioni sono soggette ad IVA nella misura di legge.

21.3. CertiCredit si riserva il diritto di modificare le Commissioni con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Le nuove Commissioni si applicano esclusivamente alle Pratiche create dopo l'entrata in vigore delle modifiche.

Art. 22 — Modalità di pagamento delle Commissioni

22.1. La fee di listing è fatturata al Consulente al momento della pubblicazione della Pratica ed è pagabile entro 15 (quindici) giorni dalla data della fattura.

22.2. Le commissioni al closing sono calcolate sull'importo dell'operazione e trattenute dal Notaio Convenzionato sui fondi in Conto Deposito, prima del trasferimento al Cedente.

22.3. CertiCredit emetterà regolare fattura elettronica tramite SDI per tutte le Commissioni.

Sezione VIII — Contratto di Cessione, Firma e Pagamento

Art. 23 — Predisposizione del contratto

23.1. Raggiunto l'accordo tra le parti, CertiCredit predispone una bozza del contratto di cessione utilizzando il template standard della Piattaforma, precompilato con i dati della Pratica.

23.2. Il Notaio Convenzionato revisiona e integra la bozza, predisponendo: (a) l'atto pubblico notarile di cessione; oppure (b) la scrittura privata con autenticazione delle firme; secondo la scelta delle parti.

Art. 24 — Firma del contratto

24.1. Il contratto è sottoscritto tramite FEQ attraverso il sistema integrato nella Piattaforma, con: (a) identificazione certa del firmatario; (b) validazione tramite codice OTP; (c) marcatura temporale; (d) conservazione a norma del documento firmato.

24.2. La firma FEQ ha valore legale equivalente alla firma autografa ai sensi del Regolamento eIDAS e del CAD.

Art. 25 — Conto Deposito e pagamento

25.1. Successivamente alla firma del contratto, il Notaio Convenzionato apre il Conto Deposito dedicato all'operazione.

25.2. Il Cessionario versa il corrispettivo della cessione sul Conto Deposito entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla firma del contratto.

25.3. I fondi rimangono vincolati sul Conto Deposito fino alla conferma dell'avvenuta cessione del credito sulla Piattaforma AdE.

25.4. Prima dello svincolo dei fondi, CertiCredit verifica la validità dell'IBAN comunicato dal Cedente tramite i servizi di verifica integrati nella Piattaforma. Lo svincolo è subordinato all'esito positivo di tale verifica. In caso di IBAN non valido, il Cedente è tenuto a comunicare tempestivamente un IBAN valido.

25.5. Lo svincolo dei fondi avviene secondo il seguente ordine: (a) trattenuta delle Commissioni variabili CertiCredit; (b) trasferimento del corrispettivo netto al Cedente; (c) pagamento del compenso al Notaio Convenzionato.

25.6. Qualora la comunicazione all'AdE non vada a buon fine o il credito risulti non cedibile per cause imputabili al Cedente, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (condizione risolutiva espressa). Il Notaio restituisce integralmente i fondi al Cessionario entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertamento dell'impedimento, fatto salvo il diritto di CertiCredit alle fee di listing già maturate e il diritto del Cessionario al risarcimento del danno nei confronti del Cedente.

Art. 26 — Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

26.1. CertiCredit, in forza della delega conferita dal Cedente, provvede alla comunicazione della cessione sulla Piattaforma Cessione Crediti dell'Agenzia delle Entrate.

26.2. Il Cessionario è tenuto ad accettare il credito sulla piattaforma AdE entro i termini di legge.

26.3. CertiCredit monitora l'esito della comunicazione e informa tempestivamente le parti in caso di problemi o ritardi.

26.4. La cessione si intende perfezionata con l'accettazione del credito da parte del Cessionario sulla piattaforma AdE e la conseguente visibilità del credito nel Cassetto Fiscale del Cessionario.

Sezione IX — Limitazioni di Responsabilità

Art. 27 — Limitazioni generali

27.1. CertiCredit non è responsabile per: (a) danni derivanti dalla non veridicità dei dati forniti dagli Utenti; (b) provvedimenti dell'AdE successivi alla cessione; (c) inadempimenti del Cedente, del Cessionario o del Consulente; (d) interruzioni o malfunzionamenti della Piattaforma dovuti a cause di forza maggiore; (e) ritardi nella comunicazione all'AdE non imputabili a CertiCredit; (f) variazioni normative che incidano sulla cedibilità dei crediti.

27.2. In ogni caso, la responsabilità complessiva di CertiCredit nei confronti di ciascun Utente è limitata all'importo delle Commissioni effettivamente percepite in relazione all'operazione oggetto di contestazione.

27.3. CertiCredit non è responsabile per danni indiretti, consequenziali, punitivi o per lucro cessante.

Art. 28 — Forza Maggiore

28.1. Nessuna delle parti è responsabile per l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni qualora tale inadempimento o ritardo sia causato da eventi di forza maggiore, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, epidemie o pandemie, atti di guerra o terrorismo, provvedimenti dell'autorità pubblica, scioperi generali, guasti alle infrastrutture di telecomunicazione, attacchi informatici di portata eccezionale, interruzioni prolungate dell'energia elettrica.

28.2. La parte che invoca la forza maggiore è tenuta a darne comunicazione all'altra parte entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, indicando la natura dell'impedimento e la sua durata prevedibile.

28.3. Se l'evento di forza maggiore perdura per più di 60 (sessanta) giorni consecutivi, ciascuna delle parti può risolvere il rapporto con comunicazione scritta, senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento.

Art. 29 — Disponibilità della Piattaforma

29.1. CertiCredit si impegna a garantire la disponibilità della Piattaforma con la massima diligenza, senza tuttavia garantire un livello di servizio specifico (SLA). La Piattaforma potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione programmata, aggiornamenti o cause tecniche.

29.2. CertiCredit si impegna a comunicare con ragionevole anticipo eventuali interventi di manutenzione programmata che comportino l'indisponibilità della Piattaforma per un periodo superiore a 4 (quattro) ore consecutive.

29.3. In caso di indisponibilità della Piattaforma durante il periodo di un'Asta in corso, il termine dell'Asta è automaticamente prorogato di un periodo pari alla durata dell'indisponibilità documentata.

Sezione X — Compliance Antiriciclaggio

Art. 30 — Obblighi antiriciclaggio

30.1. CertiCredit, in qualità di soggetto obbligato ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, adotta misure di Adeguata Verifica della Clientela (AVC) proporzionate al livello di rischio associato a ciascun Utente e a ciascuna operazione. I livelli di verifica applicabili sono:

  • Verifica semplificata: per operazioni di importo inferiore a Euro 15.000 e soggetti a basso rischio;
  • Verifica ordinaria: per operazioni standard, con KYC completo, verifica del codice fiscale e della partita IVA, screening PEP e liste sanzioni;
  • Verifica rafforzata: per operazioni di importo superiore a Euro 50.000, soggetti PEP, soggetti in paesi a rischio elevato, o in presenza di indicatori di anomalia.

30.2. La Piattaforma implementa sistemi automatici di monitoraggio delle operazioni per l'individuazione di indicatori di anomalia, tra cui a titolo esemplificativo: cessioni ripetute dallo stesso Cedente in tempi ravvicinati, importi sproporzionati rispetto al volume d'affari, sconti anomali sul valore nominale del credito, pattern di frazionamento delle operazioni, collegamenti tra soggetti, negatività sul Cedente.

30.3. L'Utente si impegna a fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni richieste da CertiCredit ai fini dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Il rifiuto o il ritardo ingiustificato nel fornire tale documentazione comporta la sospensione dell'account e delle operazioni in corso.

30.4. CertiCredit si riserva il diritto di rifiutare, sospendere o annullare qualsiasi operazione qualora emergano fondati sospetti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, o altre attività illecite, senza obbligo di motivazione nei confronti dell'Utente interessato, in conformità al divieto di disclosure previsto dalla normativa vigente.

30.5. Le segnalazioni alle autorità competenti (Unità di Informazione Finanziaria — UIF) sono gestite dal Responsabile Antiriciclaggio designato da CertiCredit, nel rispetto delle procedure interne e dei termini di legge.

Art. 31 — Conservazione documentale

31.1. Tutti i dati, i documenti, le registrazioni e le informazioni acquisite nell'ambito dell'Adeguata Verifica della Clientela e delle operazioni effettuate tramite la Piattaforma sono conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto con l'Utente o dall'esecuzione dell'operazione, in conformità all'art. 36 del D.Lgs. 231/2007.

31.2. La conservazione avviene mediante sistemi informatici che garantiscono l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati, nonché la possibilità di ricostruzione dell'operazione e dell'iter decisionale. La Piattaforma mantiene un registro di audit (audit trail) immutabile di tutte le operazioni rilevanti.

31.3. L'obbligo di conservazione permane anche in caso di recesso dell'Utente o di risoluzione del rapporto contrattuale e non può essere derogato per accordo tra le parti.

Sezione XI — Riservatezza e Proprietà Intellettuale

Art. 32 — Riservatezza

32.1. Tutte le informazioni scambiate tramite la Piattaforma hanno natura riservata. Gli Utenti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le informazioni relative alle operazioni, agli altri Utenti e al funzionamento della Piattaforma, salvo quanto necessario per l'adempimento degli obblighi di legge.

32.2. Le informazioni del Cedente non sono divulgate ai Cessionari fino al raggiungimento dell'accordo.

Art. 33 — Proprietà intellettuale

33.1. La Piattaforma, inclusi il software, il design, i marchi, i loghi e i contenuti, è di esclusiva proprietà di CertiCredit. Nessun diritto di proprietà intellettuale viene trasferito all'Utente con la registrazione.

Sezione XII — Durata, Recesso e Risoluzione

Art. 32 — Durata

32.1. I presenti T&C hanno durata indeterminata e si applicano a partire dalla data di registrazione dell'Utente.

Art. 33 — Recesso dell'Utente

33.1. L'Utente può recedere in qualsiasi momento richiedendo la chiusura dell'account, fatto salvo: (a) il completamento delle operazioni in corso; (b) il pagamento delle Commissioni maturate; (c) gli obblighi di conservazione documentale ai sensi della normativa antiriciclaggio (10 anni).

Art. 34 — Recesso e risoluzione da parte di CertiCredit

34.1. CertiCredit può risolvere il rapporto con l'Utente con effetto immediato in caso di: (a) violazione grave dei presenti T&C; (b) fornitura di dati o documenti falsi; (c) attività fraudolenta o sospetta di riciclaggio; (d) provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa; (e) mancato pagamento delle Commissioni per oltre 30 giorni dalla scadenza.

Sezione XIII — Disposizioni Finali

Art. 35 — Comunicazioni

35.1. Tutte le comunicazioni relative ai presenti T&C avvengono tramite la Piattaforma, via email all'indirizzo registrato, o via PEC ove richiesto dalla normativa.

Art. 36 — Modifiche ai T&C

36.1. CertiCredit si riserva il diritto di modificare i presenti T&C con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Le modifiche saranno comunicate via email e tramite la Piattaforma. L'utilizzo continuato della Piattaforma dopo l'entrata in vigore delle modifiche costituisce accettazione delle stesse.

Art. 37 — Legge applicabile e foro competente

37.1. I presenti T&C sono regolati dalla legge italiana.

37.2. Per qualsiasi controversia le parti si impegnano a esperire un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 presso l'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Caserta.

37.3. In caso di esito negativo della mediazione, il foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Art. 38 — Clausole finali

38.1. L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole non comporta la nullità delle restanti clausole, che conservano piena validità ed efficacia.

38.2. Il mancato esercizio da parte di CertiCredit di un diritto previsto dai presenti T&C non costituisce rinuncia allo stesso.

Europe Credit and Management Solution S.R.L. (CertiCredit) — Termini e Condizioni Generali di Servizio

Versione 1.0 — Aprile 2026